Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3115 del 16 febbraio 2005

ECLI:IT:CASS:2005:3115CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di disciplina del commercio, la disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs.31 marzo 1998, n. 114, a norma della quale i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, è violata nel caso in cui il prezzo venga indicato su un cartellino collocato sotto l'oggetto esposto in vendita, in quanto tale modalità, se è idonea ad assicurare la immediata riferibilità del prezzo all'oggetto, non consente la diretta visibilità del prezzo, che la norma intende garantire.

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