Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 119 del 13 gennaio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:119CIV

Massima

Massima ufficiale
Nell'ipotesi di superamento del periodo di comporto, esclusa la necessita` (che e` limitata al licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c. c.) di un rapporto d`immediatezza fra condotta del lavoratore e licenziamento, puo` tuttavia porsi un problema di tempestivita` del recesso del datore di lavoro, per la necessita` di non lasciare il rapporto in uno stato di risolubilita` in contrasto con l'assetto stabile che l'ordinamento ha inteso conferirgli allorche` faccia capo ad un`impresa di una certa dimensione, sicche`, ai fini della soluzione di detto problema, occorre tener conto di tutte le pe culiarita` del caso e, segnatamente, della struttura e dell'assetto organizzativo, tali elementi influendo in modo diretto sull'entita` dello spatium deliberandi riconoscibile al datore di lavoro. da vedere: Sen 11/04/1987 3647 Civ

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