Cassazione penale Sez. I sentenza n. 38000 del 13 settembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:38000PEN

Massima

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La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria per il giudice dell'esecuzione quando, entro il termine previsto dall'art. 163 c.p., il condannato commette un nuovo delitto, a prescindere dal fatto che la pena complessiva inflitta con le due condanne non superi il limite di due anni di reclusione che consentirebbe la reiterazione del beneficio. Infatti, la valutazione sulla meritevolezza della sospensione condizionale compete esclusivamente al giudice della cognizione, mentre in sede esecutiva il giudice è tenuto a revocare il beneficio concesso in precedenza a fronte della sopravvenuta condanna per un nuovo delitto commesso nel quinquennio, senza possibilità di una nuova valutazione discrezionale. La clausola di riserva contenuta nell'art. 168 c.p., che richiama l'art. 164 c.p., ultimo comma, sta a significare che la revoca non è disposta solo nel caso in cui il giudice della cognizione ritenga di reiterare il beneficio nonostante il superamento del limite dei due anni di pena detentiva complessivamente inflitta, ma non autorizza a ritenere che per procedere alla revoca in sede esecutiva debbano ricorrere entrambe le condizioni del nuovo delitto nel quinquennio e del superamento dei due anni di pena detentiva.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo - Presidente

Dott. SANDRINI ((omissis)) - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 186/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 07/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MINCHELLA ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 07.02.2014 la Corte di Appello di Catanzaro revocava il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, concesso a (OMISSIS) con la sentenza in data 05.08.2008 de…

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