Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza breve n. 416 del 2012

ECLI:IT:TARCZ:2012:416SENB

Massima

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Il beneficiario di un contributo pubblico è titolare di un diritto soggettivo nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, sicché la controversia relativa alla revoca o al ritiro del contributo per asserito inadempimento del destinatario rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'atto amministrativo è denominato "revoca", "decadenza" o "risoluzione". Diversamente, la situazione giuridica del privato è qualificabile come interesse legittimo qualora la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse. Il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari è regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate. In particolare, in base ai criteri di riparto di giurisdizione in materia, elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella fase successiva all'attribuzione del contributo il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo. Pertanto, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc., purché essi si fondino sull'asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.

Sentenza completa

N. 00289/2012
REG.RIC.

N. 00416/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00289/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2012, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Belvedere Marittimo, via Vetticello, 66;

contro

Regione Calabria -Giunta Regionale Dipartimento Turismo-Beni Culturali-Sport e Spettacolo-Politiche Giovanili;

per l'annullamento

del provvedimento di revoca parziale del contributo n. 15436 del 12.12.2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio d…

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