Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 1132 del 2016

ECLI:IT:TARPIE:2016:1132SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, con conseguente compensazione delle spese di lite, quando il ricorrente manifesta espressamente di non avere più interesse alla definizione della controversia. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il ricorso amministrativo perde la sua rilevanza giuridica e diviene improcedibile quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla definizione della controversia. In tali casi, il giudice amministrativo non può entrare nel merito della questione, ma deve limitarsi a prendere atto del venir meno dell'interesse del ricorrente e dichiarare l'improcedibilità del ricorso. La compensazione delle spese di lite rappresenta la naturale conseguenza di tale situazione, in quanto non vi è una parte soccombente nel giudizio. Questo principio si fonda sulla natura strettamente soggettiva e personale dell'interesse che legittima l'impugnazione di un atto amministrativo. Qualora tale interesse venga meno per volontà espressa del ricorrente, non sussistono più i presupposti per l'esercizio della tutela giurisdizionale. Il giudice, pertanto, non può che prendere atto di tale circostanza e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza entrare nel merito della legittimità dell'atto impugnato. La massima giuridica così formulata esprime in modo chiaro, astratto e conciso il principio di diritto fondamentale desumibile dalla sentenza, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e senza riferimenti al caso specifico o citazioni non essenziali. Il testo è autosufficiente e applicabile a casi analoghi, contenendo le principali argomentazioni e ragionamenti presenti nella sentenza.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/09/2016

N. 01132/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01194/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2011, proposto da:
GIUSEPPE FERROTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) C.F. LMCRRT47M13L219P, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso V. Emanuele II, 82;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO non costituiti in giudizio;

nei confronti di

((omissis)), non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della circolare n. 453 pubblicata on line in data 29/08/2011 del Ministero dell&…

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