Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26832 del 15 luglio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:26832PEN

Massima

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Il mancato rispetto del termine di trasmissione degli atti previsto per il riesame di misure cautelari reali non comporta l'inefficacia della misura, in quanto il rito cautelare reale ha una disciplina autonoma rispetto a quello delle misure personali, con limiti e presupposti diversi. Il riconoscimento costituzionale del diritto di proprietà non implica la sua parificazione alla libertà personale, essendo quest'ultima il presupposto per l'esercizio di ogni altro diritto. La sanzione di inefficacia è espressamente prevista solo per il mancato rispetto del termine di trasmissione degli atti nel rito cautelare personale, mentre per le misure reali il rimedio al ritardo è prontamente apprestabile su disposizione del tribunale, senza che ciò comporti l'inefficacia della misura. L'interpretazione che estende la sanzione di inefficacia anche al rito cautelare reale, in assenza di un espresso richiamo normativo, contrasta con il principio per cui ad ogni precetto deve corrispondere la sanzione espressamente prevista dalla legge, e implica un'inammissibile modifica del dettato legislativo vigente.

Sentenza completa

RITENUTO
che con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato inefficace il decreto di perquisizione e sequestro del P.M. in data 11.12.01 e il sequestro eseguito il 18.12.01, nei confronti di F. G., giusto rinvio dell'articolo 324/7 all'articolo 309/9-10 c.p.p., perché non è stato rispettato il termine di cui all'articolo 309/5 c.p.p.;
che con il ricorso si denuncia violazione di legge (con riferimento ultimo a Cass. sez. II, n. 5110/01), in quanto la violazione del termine di trasmissione degli atti, in caso di misura reale non implica inefficacia della misura;
che il ricorso è fondato perché l'ordinanza giustifica l'applicazione della sanzione di inefficacia, con gli argomenti erronei che: a) anche il patrimonio è oggetto di tutela costituzionale ex art. 23 e 42; b) la normativa in atto non offre spazi a dubbi, e il contrario indirizzo presume la svista del legislatore; c) diversamente, per il rischio di ingiustificati ritardi, viene me…

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