Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7869 del 5 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:7869PEN

Massima

Massima ufficiale
La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 164 cod. pen., non è consentita a favore di colui il quale ne abbia già usufruito due volte, anche se in riferimento a reati puniti con sola pena pecuniaria. Infatti la presenza delle due condanne, qualunque sia la specie ed entità delle pene inflitte, impedisce di formulare una previsione favorevole sulla futura condotta dell'imputato.

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