Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 843 del 2022

ECLI:IT:CGARS:2022:843SENT

Massima

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Il Comune può annullare in autotutela una concessione edilizia precedentemente rilasciata, anche oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori, qualora il parere negativo della Soprintendenza competente per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, richiesto ai sensi di legge, sia pervenuto successivamente a tale termine. L'annullamento in autotutela della concessione edilizia, in tal caso, segue le normali regole generali dell'autotutela amministrativa, senza essere soggetto ai termini previsti per il procedimento di primo grado di rilascio della concessione stessa. Ciò in quanto il procedimento di annullamento in autotutela costituisce un procedimento distinto e autonomo rispetto a quello di primo grado, essendo attivato a seguito del parere negativo della Soprintendenza, che rappresenta un presupposto vincolante per l'Amministrazione comunale. Pertanto, il Comune non è tenuto a rispettare il termine di 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori per l'annullamento della concessione edilizia, qualora il parere negativo della Soprintendenza sia pervenuto successivamente a tale termine. L'annullamento in autotutela della concessione edilizia, in tal caso, segue le normali regole generali dell'autotutela amministrativa, senza essere soggetto ai termini previsti per il procedimento di primo grado di rilascio della concessione stessa. Ciò in quanto il procedimento di annullamento in autotutela costituisce un procedimento distinto e autonomo rispetto a quello di primo grado, essendo attivato a seguito del parere negativo della Soprintendenza, che rappresenta un presupposto vincolante per l'Amministrazione comunale. Il mancato coinvolgimento nel giudizio della Soprintendenza, che ha emesso il parere negativo, rende inammissibili le censure avverso tale parere, in quanto l'interessato avrebbe dovuto impugnare autonomamente l'atto della Soprintendenza. Inoltre, la legittimità del parere negativo della Soprintendenza è stata già accertata in sede consultiva da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, con un parere divenuto definitivo per mancata impugnazione, e pertanto non può essere rimessa in discussione in questa sede.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/07/2022

N. 00843/2022REG.PROV.COLL.

N. 00045/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 45 del 2019, proposto dai signori Francesco Purpura e Maria Gulino, rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Carini, corso Umberto I, n. 55.

contro

Comune di Carini, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Fonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Carini, corso Umberto I;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrati…

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