Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4607 del 4 aprile 1980
ECLI:IT:CASS:1980:4607PEN
Massima
Massima ufficiale
L'amnistia, per il suo carattere pregiudiziale, toglie al giudice ogni potere di decisione su tutte le questioni che riflettono l'azione penale fatta eccezione per quelle che implichino il proscioglimento con formula liberatoria completa in conseguenza di evidenza incontrastata di prove, conoscibili e comprensibili a prima vista senza bisogno di alcuna nuova disamina o di un approfondito giudizio.
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