Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9056 del 10 settembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:9056PEN

Massima

Massima ufficiale
Il principio, secondo cui la vigente normativa in materia di armi non prevede alcun obbligo per il giudice di rivolgersi alla commissione consultiva, prevista dall'art. 6 legge 18 aprile 1975, n. 110, per giudicare se un`arma ad aria compressa abbia o meno l'attitudine a recare offesa alla persona, giudizio che egli puo` formulare autonomamente, salva esplicita esclusione espressa dalla commissione, puo` essere applicato anche alle altre armi indicate nell'art. 2, terzo comma, medesima legge n. 110 del 1975. Infatti, la facolta` della commissione consultiva di escludere per dette armi la qualifica di arma comune da sparo va riferita - secondo la interpretazione letterale a logica di tale disposizione - a tutte le armi ivi elencate e non soltanto a quelle ad aria compressa. (nella specie il giudice, dopo avere proceduto in via autonoma ad acquisire all'indagine istruttoria un parere tecnico, ha affermato che e` arma comune da sparo una pistola lanciarazzi, che spara proiettili con emissione di gas del tipo utilizzato per le armi lacrimogene, fino alla distanza di un metro e mezzo circa).   da vedere: [p85\07988] [p83\06670] [p83\05847]

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