Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Bolzano sentenza n. 408 del 2009

ECLI:IT:TRGABZ:2009:408SENT

Massima

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Il rilascio di una concessione edilizia è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, tra cui rientra la rete idrica, ai sensi dell'art. 66, comma 6 della legge urbanistica provinciale n. 13/1997. Pertanto, l'amministrazione comunale è legittimata ad avviare un procedimento di annullamento della concessione edilizia precedentemente rilasciata, qualora emerga l'assenza di un presupposto essenziale per il suo rilascio, come la mancanza di disponibilità della risorsa idrica necessaria per la nuova costruzione. Tale procedimento di annullamento in autotutela non necessita di una specifica motivazione sul pubblico interesse, specie quando intervenga in un breve lasso di tempo dal rilascio del titolo edilizio e senza che l'edificazione sia stata ancora intrapresa o ultimata, in quanto l'amministrazione è tenuta al ripristino della legalità urbanistica nell'interesse della collettività. Tuttavia, in alcuni casi la giurisprudenza ha richiesto anche la valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla rimozione del titolo edilizio e l'entità del sacrificio imposto all'interesse privato, imponendo un obbligo di adeguata motivazione al riguardo. Nel caso di specie, l'annullamento della concessione edilizia n. 70/2006 è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, con l'invito al destinatario a non dare inizio ai lavori, e si è basato sull'accertamento, effettuato anche con il supporto di un parere tecnico provinciale, dell'insufficiente disponibilità idrica nell'area interessata, elemento essenziale per il rilascio del titolo edilizio secondo la normativa urbanistica provinciale applicabile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 281 del 2007, proposto da:
Co. Gi., rappresentato e difeso dall'avv.to Lu. Sc., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano;
contro
Comune di La Valle, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Di. Sc., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano;
per l'annullamento:
1) del provvedimento dd. 18.6.2007, prot. 1812, del Sindaco del Comune di La Valle ad oggetto: “Annullamento concessione edilizia n. 70/2006” notificato in data 21.6.2007; 2) dell’ ivi richiamato e non conosciuto parere della Commissione edilizia del Comune di La Valle dd. 13.6.2007, con il quale si esprime parere favorevole per l’annullamento della concessione edilizia n. 70/2006, nonché di ogni ulteriore at…

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