Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza breve n. 1107 del 2016

ECLI:IT:TARPIE:2016:1107SENB

Massima

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Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22 comma 11 del D. Lgs. n. 286/1998 ha una durata massima di un anno, non rinnovabile, entro il quale lo straniero deve trovare una nuova occupazione per ottenere un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, altrimenti deve lasciare il territorio dello Stato. Tale termine non è prorogabile discrezionalmente dall'Amministrazione, ma costituisce il limite temporale massimo oltre il quale non può essere concesso il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Decorso tale termine, l'Amministrazione è tenuta a negare il rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che l'interessato non dimostri di aver trovato una nuova occupazione o di avere titolo per ottenere un permesso di soggiorno a diverso titolo, come ad esempio per motivi di salute. L'Amministrazione, nel valutare l'istanza di rinnovo, deve tenere conto dello stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione del provvedimento conclusivo, in applicazione del principio tempus regit actum, senza essere vincolata dalla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza. Inoltre, l'Amministrazione, pur essendo tenuta a valutare eventuali elementi sopravvenuti rilevanti ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998, non è obbligata a rilasciare un permesso di soggiorno diverso da quello richiesto, ma può solo indicare all'interessato la possibilità di presentare una nuova istanza per un diverso titolo di soggiorno, come ad esempio per motivi di salute, fatti salvi i presupposti e le norme che regolamentano la presentazione della medesima.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/08/2016

N. 01107/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00727/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2016, proposto da:
SABIR LAHCEN, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) C.F. GCCRKE71D68F351I, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso in data 17/02/2016 e notificato in data 14/04/2016 con il quale il Prefetto …

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