Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1731 del 13 novembre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1731PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di ricorso per cassazione avverso riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, il controllo sulla legittimità della motivazione dell'ordinanza impugnata deve essere condotto con riferimento alla situazione di fatto vagliata dal Tribunale del riesame, senza che possano influire sul relativo giudizio fatti o elementi di valutazione intervenuti successivamente alla pronuncia di tale giudice, i quali potranno eventualmente dare ingresso alla richiesta di revoca della misura coercitiva ex art. 299, comma primo, cod. proc. PEN.. (Nella specie è stata ritenuta inammissibile la deduzione della ritrattazione della persona offesa effettuata successivamente alla pronuncia del Tribunale del riesame).

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