Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 15980 del 18 dicembre 2001

ECLI:IT:CASS:2001:15980CIV

Massima

Massima ufficiale
Incorre in responsabilità disciplinare l'avvocato il quale assuma l'incarico professionale di agire contro un suo cliente senza previamente rinunciare alla difesa di quest'ultimo e senza lasciare previamente intercorrere, tra i due mandati, un ragionevole lasso di tempo, a nulla rilevando che detto comportamento si riferisca ad un periodo antecedente all'approvazione (avvenuta il 7 aprile 1997) del codice deontologico forense, che ne prevede espressamente la rilevanza disciplinare, attesa la natura non innovativa della previsione deontologica, che codifica un precetto già ricavabile dal principio generale di correttezza dettato dalla legge professionale forense e costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza disciplinare.

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