Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 61 del 2014

ECLI:IT:TARBS:2014:61SENT

Massima

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Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio pubblico quando in esso siano avvenuti tumulti o gravi disordini, oppure quando il locale costituisca un abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ovvero rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica e il buon costume o la sicurezza dei cittadini. Tale potere, di natura cautelare e preventiva, prescinde dall'accertamento della colpa del titolare dell'esercizio, essendo prevalente la finalità deterrente della frequentazione malativosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria. Tuttavia, il provvedimento di sospensione deve rispettare il principio di proporzionalità, per cui la durata della chiusura non può eccedere il periodo strettamente necessario a prevenire il pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica e la sicurezza dei cittadini. Pertanto, qualora siano accertati episodi di gravi disordini e risse all'interno o nelle immediate vicinanze dell'esercizio, che abbiano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e causato ferimenti, la sospensione della licenza per un periodo limitato può essere ritenuta proporzionata e giustificata, anche in assenza di una formale contestazione preventiva al titolare. Diversamente, gli altri profili di irregolarità, come il mancato rispetto delle norme di sicurezza o degli orari di chiusura, potrebbero essere oggetto di provvedimenti di diversa natura, eventualmente di competenza di altre autorità amministrative.

Sentenza completa

N. 01399/2012
REG.RIC.

N. 00061/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01399/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2012, proposto da:
((omissis)) in proprio e per Rep Srl, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto e ((omissis)), con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, Via Solferino n. 10;

contro

Questore di Brescia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata
ex lege
in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

DEL DECRETO QUESTORILE IN DATA 18/12/2012, RECANTE LA SOSPENSIONE PER 15 GIORNI DELL’AUTORIZZAZIONE PER LA CONDUZIONE DELL’ESERCIZIO PUBBLICO “TEATRO ALBERTI”.

Visti il ricorso…

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