Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1988 del 18 luglio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1988PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso in cui l'imputato è accusato di aver fatto stampare una lettera contenente notizie lesive della reputazione e del buon nome, anche commerciale, di un altro soggetto e di averla, poi, diffusa in varie località, indirizzandola agli uffici ed enti indicati nella intestazione della lettera stessa, non si configura il reato di diffamazione a mezzo stampa. Infatti, non può considerarsi "stampato", in materia di diffamazione a mezzo stampa, la riproduzione meccanica di una lettera in diversi esemplari da recapitare a destinatari ben individuati ed indicati nella stessa missiva.

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