Cassazione penale Sez. I sentenza n. 702 del 11 maggio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:702PEN

Massima

Massima ufficiale
Contro il provvedimento restrittivo della libertà personale, emanato ma non ancora eseguito alla data di entrata in vigore della legge n. 532 del 1982, avvenuta il 29 agosto di quell'anno, l'impugnazione prevista è sempre il ricorso per cassazione, così come contemplato dall'art. 263 bis cod. proc. pen. nel testo vigente prima della nuova normativa. (Nella specie, l'imputato è ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale della libertà che ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame nel merito per insussistenza degli indizi di colpevolezza, perché proposto oltre il termine di cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento di cattura emesso il 15 giugno 1982 eseguito il 22 novembre 1982, notificatogli il 13 dicembre successivo).

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