Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2299 del 12 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:2299PEN

Massima

Massima ufficiale
Ad integrare l'elemento soggettivo del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che consiste nella volontà di compiere atti lesivi dell'altrui reputazione con la consapevolezza della idoneità offensiva delle espressioni pronunciate o dei fatti riferiti, mentre nessuna rilevanza può attribuirsi al movente o all'attinenza del fine con l'esercizio di un diritto.

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