Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 6813 del 2021

ECLI:IT:TARNA:2021:6813SENT

Massima

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Il proprietario di un fondo privato può realizzare, mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), opere di recinzione e delimitazione della proprietà, anche attraverso l'apposizione di manufatti di precaria installazione come guard-rail, senza che ciò possa essere impedito dall'amministrazione comunale sulla base della mera classificazione della strada adiacente come "strada esistente" nel piano urbanistico comunale, in assenza di una dimostrata destinazione pubblica della medesima strada. L'amministrazione, per vietare tali interventi, deve fornire adeguata motivazione in ordine alla natura pubblica della strada e all'incompatibilità dell'opera realizzata con la destinazione d'uso della stessa, non essendo sufficiente il mero richiamo a previsioni urbanistiche generiche. Inoltre, l'apposizione di guard-rail o analoghi manufatti di protezione non può essere qualificata come "adeguamento" della strada, rientrando piuttosto nella normale facoltà del proprietario di delimitare e recintare il proprio fondo, senza necessità di specifiche autorizzazioni, salvo il rispetto delle norme di sicurezza. In assenza di una dimostrata destinazione pubblica della strada e di una motivata incompatibilità dell'opera realizzata, l'amministrazione non può imporre la rimozione di tali manufatti, pena l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/10/2021

N. 06813/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00160/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2021, proposto da
Raffaelina Di Ronza, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Primizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lusciano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

(previa sospensione dell’efficacia)

della diffida in data 24/11/2020 relativa ai lavori di cui alla c.i.l.a. n. 18945 del 19/11/2020;

della nota in data 27/11/2020 recante ordine di rimozione delle opere dei cui alla predetta c.i.l.a.;

dell’ordinanza n. 86 dell’1/12/2020 di rimozione opere abusive;

Visti il ricorso…

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