Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5356 del 23 aprile 1980
ECLI:IT:CASS:1980:5356PEN
Massima
Massima ufficiale
L'opponente a decreto penale di condanna può dar prova del suo impedimento a comparire anche dopo la pronuncia della sentenza che ordina l'esecuzione dell'opposto decreto, ma la prova tardiva dell'impedimento è utiliter data sol quando l'opponente risulti scevro da colpa sia in ordine alla mancata o ritardata sua presentazione davanti al giudice, sia in ordine alla tempestività della comunicazione al giudice dell'intervenuto impedimento.
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