Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza breve n. 240 del 2015

ECLI:IT:TARPE:2015:240SENB

Massima

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La revoca di un contributo o di un'agevolazione concessa da una pubblica amministrazione, disposta a seguito di un accertato inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti, integra una controversia avente natura di diritto soggettivo, la cui cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo. Ciò in quanto, in tali ipotesi, il provvedimento di revoca non costituisce manifestazione di autotutela amministrativa finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico, bensì espressione di una "autotutela privatistica" dell'amministrazione, incidente su un diritto soggettivo perfetto del beneficiario, sorto con la concessione del contributo o dell'agevolazione. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, solo quando la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, oppure quando il provvedimento concessorio sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere, pertanto, attuato sulla base del criterio generale fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre all'amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione, oppure qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.

Sentenza completa

N. 00083/2015
REG.RIC.

N. 00240/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00083/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tasso Holding S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Pescara, Via G. D'Annunzio, 142;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

per l'annullamento

del decreto n. 1296 del 26 marzo 2015, con il quale il Direttore Generale per gli Incentivi alle Imp…

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