Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10359 del 22 novembre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:10359CIV

Massima

Massima ufficiale
Il conferimento di un bene (nella specie immobile) in una societa` di capitali, che, anche se previsto in sede di costituzione di essa, e quindi prima dell'acquisto della personalita` giuridica, e` atto traslativo direttamente in favore della societa` medesima rappresentata dai soci fondatori diversi dal conferente, e` idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore di detto conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione a "capitale di rischio", e, pertanto, nel concorso del requisito soggettivo di cui all'art. 2901 cod. civ. (da riscontrarsi in capo ai menzionati altri soci fondatori), e` impugnabile con azione revocatoria, tenendosi conto che questa non interferisce sulla validita` del contratto costitutivo della societa` (e quindi non trova ostacolo nelle disposizioni dell'art. 2332 cod. civ.), ne` si riverbera in danno dei creditori sociali, i quali sono tutelati dall'ultimo comma del citato art. 2901 cod. civ., sulla salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede. conforme: Sen 11/03/1995 2817 sez 1 Civ

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