Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3596 del 15 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3596CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di pena pecuniaria per infrazioni valutarie, ove il decreto ministeriale che irroga la sanzione sia anteriore al 5 dicembre 1987, data di entrata in vigore del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 - poi trasfuso nel T.U. approvato con d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 - l`opposizione dell`intimato e` devoluta alla cognizione del giudice competente secondo la normativa previgente (cioe` di quello identificabile secondo gli ordinari criteri di distribuzione della competenza) e non alla competenza funzionale del pretore, prevista dall`art. 31 del citato d.P.R. n. 454 del 1987 e dall`art. 32 del successivo d.P.R. n. 148 del 1988, atteso che il suddetto decreto, in quanto provvedimento definitivo che segna la conclusione della fase amministrativa di irrogazione della sanzione, osta alla retroattiva applicazione della nuova normativa nei giudizi di opposizione, senza che rilevi in contrario l`eventuale emissione e notificazione, successivamente alla data di cui sopra, dell`ingiunzione per la riscossione delle somme oggetto della sanzione.  La questione di illegittimita` costituzionale della norma sulla retroattivita` (artt. 32 del d.P.R. n. 454 del 1987 e 43 del d.P.R. n. 148 del 1988) sotto il profilo che illeciti della stessa natura (in ipotesi commessi nella medesima giornata) possono essere assoggettati a differente disciplina processuale (e conseguente diversa tutela giurisdizionale) per motivi attinenti soltanto al tempo della emanazione del decreto ministeriale, e` manifestamente infondata, atteso che rientra certamente nella discrezionalita` del legislatore fissare le condizioni di fatto o di tempo a partire dalle quali una norma debba trovare applicazione e cio` a maggior ragione quando si tratti di una disposizione avente carattere processuale.    conforme: Sen 15/06/1993 6634 sez U Civ

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