Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1554 del 2014

ECLI:IT:TARMI:2014:1554SENT

Massima

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L'attività di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza la prescritta autorizzazione o concessione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della L.R. n. 14/1998, indipendentemente dalla qualità di proprietario, comproprietario o mero comodatario del fondo su cui si svolge l'attività estrattiva abusiva. L'ordinanza comunale che dispone la sospensione immediata dei lavori di estrazione non autorizzata costituisce atto immediatamente lesivo, la cui impugnazione tempestiva è necessaria per poter contestare la successiva sanzione pecuniaria irrogata per la medesima violazione, in quanto tale provvedimento rappresenta l'unico ed indefettibile presupposto della sanzione. L'accertamento da parte dell'autorità competente dello svolgimento di attività estrattiva abusiva, non tempestivamente contestato, legittima l'amministrazione a procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria, senza che rilevi la qualità soggettiva dei destinatari del provvedimento sanzionatorio, essendo sufficiente l'accertamento dell'illecito. L'attività estrattiva abusiva è configurabile anche qualora il materiale rinvenuto nella cava non sia stato estratto dalla stessa, ma vi sia stato soltanto lavorato, in quanto l'art. 29, comma 1, della L.R. n. 14/1998 sanziona in modo indifferenziato qualsiasi forma di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza la prescritta autorizzazione o concessione.

Sentenza completa

N. 01245/2009
REG.RIC.

N. 01554/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01245/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2009, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), e ((omissis)) & C., rappresentati e difesi dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Donizetti, 38;

contro

Comune di Samolaco, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio

per l'annullamento

- del provvedimento di irrogazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 29, c. 1, L.R. n. 14/98, prot. n. 1037 del 19.2.2009, a firma del Responsabile del Servizio tecnico, comunicato con lettera raccomandata A/R 19.2.2009;

- dell…

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