Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 4561 del 2009

ECLI:IT:TARMI:2009:4561SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nell'esaminare il ricorso proposto dal Consorzio del Corpo di Polizia Intercomunale Nord-Lodigiano avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal Prefetto di Lodi, ha affermato il principio secondo cui: L'ordinanza prefettizia di archiviazione del verbale di contestazione di una violazione al Codice della Strada, adottata a seguito di ricorso del trasgressore ai sensi degli artt. 203 e ss. del D.Lgs. n. 285/1992, è impugnabile esclusivamente davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in quanto la competenza in materia di contravvenzioni stradali e relativi provvedimenti prefettizi è attribuita in via esclusiva alla giurisdizione del Giudice Ordinario. L'Ente locale accertatore non è titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata (diritto soggettivo o interesse legittimo) suscettibile di tutela giurisdizionale avverso il provvedimento prefettizio di archiviazione, in quanto l'attività degli agenti di polizia locale si sostanzia in meri atti di accertamento, mentre la funzione sanzionatoria è riservata al Prefetto quale organo titolare del relativo potere che trascende l'ambito esclusivamente locale. Inoltre, l'annullamento dell'ordinanza di archiviazione non determinerebbe il ripristino del verbale di contestazione, bensì l'estinzione del potere sanzionatorio per decorso del termine perentorio previsto dalla legge per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, con conseguente difetto di interesse all'impugnazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2269 del 2007, proposto da:

Consorzio del Corpo di Polizia Intercomunale Nord-Lodigiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giannì e Laura Ciavarella, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, corso Monforte,21;

contro
Prefettura di Lodi, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di
Ravizza Giuseppe;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza di archiviazione n. 11674/07 Area III del 21 giugno 2007, adottata dal Prefetto della provincia di Lodi, con la quale veniva accolto il ricorso promosso dal …

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