Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 404 del 15 gennaio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:404CIV

Massima

Massima ufficiale
Al fine della regolare composizione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, l'atto di rinuncia o dimissioni di uno dei componenti originariamente eletti, ancorche` lo stesso conservi la qualita` di membro del Consiglio, non consente il ricorso ad un componente supplente, ma esige la ricostituzione dell'organo collegiale, nella sua interezza, mediante l'elezione di un nuovo componente (art. 32 del D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, sostituito dall'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n. 1).

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