Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 45766 del 22 novembre 2012

ECLI:IT:CASS:2012:45766PEN

Massima

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La confisca di beni disposta dal giudice della cognizione dopo l'emissione della sentenza di condanna, anche se pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti), costituisce un provvedimento abnorme, in quanto si discosta e diverge non solo dalla previsione contenuta in specifiche norme, ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, risultando imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore. La confisca, infatti, deve essere disposta nella stessa sentenza di condanna, ai sensi degli artt. 205, comma 1 e 236 c.p., e l'eventuale omissione può essere rimediata solo attraverso l'impugnazione della sentenza, non certo con una separata decisione assunta dal tribunale dopo l'emissione della sentenza di condanna. Pertanto, il giudice della cognizione non può provvedere con separata ordinanza alla confisca una volta che il processo sia stato definito con la lettura del dispositivo, essendo tale provvedimento abnorme e insuscettibile di inquadramento normativo. La confisca, in tali casi, può essere disposta solo dal giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p., ovvero all'esito di un procedimento in contraddittorio ai sensi dell'art. 666 c.p.p., salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 729/2011 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento, del 14/12/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

lette le conclusioni del P.G. Dott. ((omissis)) che ha chiesto che, qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell'articolo 667 cod. proc. pen., comma 4, venga disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento.

RITENUTO IN FAT…

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