Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7926 del 4 agosto 1981
ECLI:IT:CASS:1981:7926PEN
Massima
Massima ufficiale
Nel giudizio di opposizione e decreto penale di condanna la prova dell'impedimento a comparire può essere data anche dopo la sentenza di esecutorietà ex art. 510 cod. pen., non è necessario che l'opponente dimostri che tanto l'impedimento quanto la mancata tempestiva comunicazione al giudice siano dipesi da caso fortuito o da forza maggiore.
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