Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9240 del 17 settembre 1997

ECLI:IT:CASS:1997:9240CIV

Massima

Massima ufficiale
E` inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto del tribunale fallimentare che, durante l`esecuzione del concordato fallimentare, dispone l`utilizzazione per la ripartizione tra i creditori dell`attivo sopravvenuto all`omologazione, in quanto tale decreto, manifestazione dei poteri amministrativi di cui il tribunale e` investito a norma dell`art. 23 legge fall., non e` idoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti. Peraltro, in tema di concordato fallimentare, le contestazioni relative alla misura in cui i crediti devono essere soddisfatti in base alla sentenza di omologazione vare la loro soluzione in sede contenziosa nelle forme ordinarie.   da vedere:Sen 28/12/1989 5811 sez 1 Civ

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