Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1200 del 2 luglio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1200PEN

Massima

Massima ufficiale
Nei procedimenti incidentali in tema di libertà personale non va osservato il disposto dell'art. 372 cod. proc. pen., che prevede il preventivo deposito degli atti in cancelleria, atteso il carattere urgente di siffatti provvedimenti. (Nella specie era stato omesso il deposito dei motivi dell'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza di scarcerazione dell'imputato emessa dal giudice istruttore).

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