Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1119 del 6 febbraio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:1119PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di reati concernenti gli stupefacenti, la concessione dell`attenuante di cui all`art. 73 comma settimo della legge 9 ottobre 1990 n. 309 presuppone una particolare efficacia della collaborazione, che deve essere idonea a prevenire la commissione di delitti della stessa specie e deve concretizzarsi in un contributo decisamente rilevante a tale fine. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso il riconoscimento dell`attenuante in oggetto nel caso in cui l`imputato si sia limitato a dare il soprannome del suo fornitore di droga, le sue caratteristiche somatiche, il tipo di autovettura da costui usata: tutte indicazioni giudicate troppo vaghe ai fini delle indagini).   da vedere:Sen 27/09/1995 9891 sez 6 Pen Sen 16/04/1996 3853 sez 4 Pen

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