Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3008 del 3 ottobre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:3008PEN

Massima

Massima ufficiale
La Corte Costituzionale, nel dichiarare, con sentenza 28 gennaio 8 febbraio 1991, n. 68, l`illegittimita` costituzionale dell`art. 233 secondo comma delle norme di attuazione al Codice di procedura penale, ha precisato che, in ordine ai reati concernenti le armi e gli esplosivi, il rito direttissimo avrebbe potuto essere sempre adottato in presenza dei presupposti indicati negli articoli 449 e 566 cod. proc. pen. (arresto in flagranza, confessione). (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha altresi` precisato che l`essere stato l`imputato - cui era stata applicata la pena sull`accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. - tradotto in udienza oltre il termine di quindici giorni dal suo arresto non comportava alcuna nullita`, avendo egli accettato gli effetti del procedimento.

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