Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia - Trieste sentenza n. 362 del 2016

ECLI:IT:TARFVG:2016:362SENT

Massima

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Il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato anche per opere edilizie inizialmente abusive, ma successivamente divenute conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria, purché non sia stato precedentemente accertato il mancato adempimento all'ordine di demolizione. Tuttavia, qualora la domanda di sanatoria riguardi sia l'opera oggetto di precedente ordine di demolizione, sia ulteriori interventi edilizi realizzati successivamente, il provvedimento di rigetto deve essere motivato distintamente per ciascuna fattispecie, non potendo il Comune trattare in modo uniforme situazioni giuridiche differenti. Pertanto, il provvedimento che respinge integralmente la domanda di sanatoria, senza distinguere tra le diverse opere edilizie, risulta illegittimo per difetto di motivazione. La normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria costituisce il parametro di riferimento per valutare la conformità dell'immobile, anche qualora le opere fossero state inizialmente abusive ma successivamente divenute consentite per effetto di sopravvenute disposizioni normative meno restrittive. Ciò in quanto sarebbe illogico e irragionevole imporre la demolizione di un edificio che, pur essendo stato realizzato in origine in violazione delle norme, risulta oggi conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile. Tuttavia, la domanda di sanatoria non può essere accolta qualora sia stata precedentemente accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione, in quanto l'abusivismo edilizio può essere sanzionato in ogni tempo.

Sentenza completa

N. 00261/2011
REG.RIC.

N. 00362/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00261/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ((omissis))

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 261 del 2011, proposto da:
Loretto Pali, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) C.F. LCPNTN64P24E098L, con domicilio eletto presso ((omissis)) in Trieste, via S. Francesco 16;

contro

Comune di ((omissis)) al Natisone non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di S. Giovanni al Natisone dd. 28.2.2011, prot.Gen. 3831, Pratica Edilizia n. 2010/146, con cui veniva rigettata la richiesta di permesso di costruire in sanatoria relativa al fabbricato industriale presentata dal ricorrente in data 10.12.2010, prot. n. 22038.

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