Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 22 del 2024

ECLI:IT:CGARS:2024:22SENT

Massima

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nell'esaminare il ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di condono edilizio, ha accolto il gravame rilevando che l'Amministrazione comunale aveva errato nell'interpretare le dichiarazioni rese dal ricorrente in merito alla data di ultimazione dei lavori, senza considerare che il mancato completamento dell'opera alla data dell'accertamento effettuato dai Carabinieri non escludeva che i lavori potessero essere portati a termine entro l'anno 1981, termine previsto dalla legge per l'ammissione al condono. Il Collegio ha quindi ritenuto fondata la censura relativa al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti da parte dell'Amministrazione, la quale si era limitata a considerare la data dell'accertamento senza valutare la complessiva documentazione prodotta dal ricorrente, che indicava il completamento dell'immobile entro il termine di legge. Di conseguenza, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l'appello, annullando il provvedimento impugnato e rimettendo la questione all'Amministrazione per un nuovo esame, nel rispetto dei principi enunciati nella sentenza. La massima che può essere tratta dalla pronuncia è la seguente: L'Amministrazione, nel valutare l'ammissibilità di una domanda di condono edilizio, non può limitarsi a considerare la data di un mero accertamento dello stato dei lavori, senza tenere conto della complessiva documentazione prodotta dal richiedente, che potrebbe dimostrare il completamento dell'opera entro il termine di legge previsto per l'ammissione al beneficio, anche se in un momento successivo all'accertamento. Il rigetto della domanda di condono per mancato completamento entro il termine di legge, in assenza di un'adeguata istruttoria volta a verificare la sussistenza di tutti i presupposti normativi, integra un difetto di istruttoria e un travisamento dei fatti, comportando l'annullamento del provvedimento.

Sentenza completa

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00022/2024REG.PROV.COLL.

N. 01097/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2021, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lipari, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1106 dell’8 aprile 2021

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto…

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