Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 140 del 2019

ECLI:IT:TARMI:2019:140SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto dalla società Immobiliare 3g avverso la variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Corbetta, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. In materia di strumenti urbanistici, al momento dell'impugnazione, è esclusa la configurabilità di interessi qualificati alla loro conservazione e, quindi, di controinteressati in senso formale, nemmeno con riguardo agli eventuali soggetti nominativamente indicati negli atti impugnati. 2. La scelta relativa alla destinazione di un'area a "attrezzature pubbliche o di uso pubblico" (nel caso di specie, a parcheggi) non risulta né manifestamente illogica né viziata da travisamento di fatto, trattandosi di scelte urbanistiche accompagnate da un'ampia valutazione discrezionale, che nel merito le rende insindacabili. Tale destinazione può essere legittimamente prevista anche in un contesto di tessuto urbano consolidato, qualora l'ambito risulti carente di tali attrezzature. 3. La diversa destinazione urbanistica assegnata ad aree non limitrofe e con pregresse discipline differenti non integra necessariamente una disparità di trattamento censurabile, in assenza di identità dei presupposti di fatto e di irragionevolezza manifesta della scelta. 4. Il vincolo conformativo impresso ad un'area, che consente la realizzazione dell'opera pubblica anche attraverso il concorso dell'iniziativa privata, non assume natura espropriativa per il solo fatto che il proprietario non abbia manifestato la volontà di realizzarla o abbia espresso contrarietà in sede di formazione del piano urbanistico. 5. In assenza del completamento dell'iter di integrazione del Piano Territoriale Regionale e dei successivi adeguamenti pianificatori, il Comune non era tenuto a predisporre la Carta del consumo del suolo prevista dalla legge regionale, trattandosi di presupposto non ancora integrato. 6. La nomina dell'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) all'interno della stessa amministrazione comunale non determina di per sé l'illegittimità della VAS, purché sia organizzata una separazione funzionale che garantisca l'autonomia e l'obiettività dell'organo valutatore.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/01/2019

N. 00140/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01834/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1834 del 2016, proposto da
Immobiliare 3g S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Massena 17;

contro

Comune di Corbetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via ((omissis)), 41;

nei confronti

Regione Lombardia non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione n. 21 del 13.4.2016 del Consiglio Comunale…

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