Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4439 del 1 aprile 1980

ECLI:IT:CASS:1980:4439PEN

Massima

Massima ufficiale
Poiché la calunnia è reato di pericolo, per la sua configurabilità non occorre che l'autorità giudiziaria dia inizio ad un procedimento penale, essendo sufficiente la possibilità che questo avvenga con danno del normale funzionamento della giustizia. Tale possibilità sussiste nel caso di denuncia di reato estinto prima della falsa incolpazione; infatti, nel sistema vigente l'applicazione di una causa di non punibilità, anche se deve essere immediata, importa una serie di accertamenti (ex art. 152 comma secondo Cod. proc. pen.) che si risolvono in esplicazione di attività giudiziaria.

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