Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9364 del 19 ottobre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:9364PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel vigente codice penale che ha accolto una concezione naturalistica dell'elemento soggettivo del reato, in materia contravvenzionale non si esige né la coscienza dell'antigiuridicità della condotta né l'intenzione di violare la legge penale, ma occorre almeno la colpa. In questo ambito la buona fede acquista giuridica rilevanza solo se si traduca, a causa di un elemento positivo estraneo all'agente, in uno stato soggettivo tale da escludere anche la colpa, mentre non è sufficiente ad integrare la buona fede l'errore dipeso da ignoranza, nella quale rientra anche l'erronea interpretazione, della legge penale, che non scusa ai sensi dell'art. 5 cod. PEN..

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