ECLI:IT:CASS:2002:10106PEN
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del tribunale di Mantova 24.10.1991 che aveva condannato P. L. e M. M. per il reato di falsità ideologica nello stato di avanzamento dei lavori costruzione di complesso edilizio del Comune di Marmirolo (concessi in appalto all'impresa edile M. con la direzione lavori dell'ing. P.) mediante falsa attestazione di ultimazione di opere per valore di L. 62.051.029.
Detto stato di avanzamento -definito atto pubblico- era stato firmato non solo dal direttore lavori ma anche dall'appaltatore M. M.
La sentenza, inoltre, dichiarava estinto per prescrizione il reato di tentata truffa aggravata nei confronti del Comune di Marmirolo e rideterminava la pena -per la sola falsità ideologica- in mesi 8 di reclusione ciascuno.
Il ricorrente P. allegava i seguenti motivi.
1) -2) Vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato di falso, evidenziato dal richiamo nello stato d…
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