Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10367 del 7 novembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:10367PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di detenzione di sostanze stupefacenti, il criterio di definizione di modica quantità è unico, sia in riferimento all'art. 72 che in relazione all'art. 80 della legge n. 685 del 1975. Questo criterio va individuato nel quantitativo di sostanza che, pur variando a seconda del tipo e della qualità della droga, in funzione della sua tossicità, può essere assunta da un solo e normale tossicodipendente, non abbisognevole di dosi particolarmente con esclusione di un quantitativo costituente scorta. Ne consegue che quanto più la sostanza è tossica - come lo è l'eroina in misura cospicua - tanto più piccola diviene la modica quantità. (Fattispecie di detenzione di gr. 20 di eroina)

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.