Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3296 del 12 aprile 1984

ECLI:IT:CASS:1984:3296PEN

Massima

Massima ufficiale
La grossolanità del falso in tanto esclude la punibilità in quanto sia tale nella sua veste esteriore, sì da rendere il documento assolutamente inidoneo a trarre altri in inganno ed a ledere la pubblica fede, e non anche quando la riconoscibilità del falso dipenda da elementi estranei alla grafica grossolanità o perfezione della falsificazione materiale. (Nella specie è stato escluso che la grossolanità della falsificazione potesse desumersi dal fatto che, trattandosi di una tessera postale, l'alterazione della data di scadenza sarebbe stata immediatamente rilevabile da chiunque fosse stato a conoscenza della validità solo quinquennale del documento).

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