Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza breve n. 706 del 2017

ECLI:IT:TARPA:2017:706SENB

Massima

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Il diritto soggettivo del privato all'erogazione di un contributo pubblico per la ricostruzione di un immobile, già riconosciuto dall'amministrazione competente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo. Ciò in quanto la controversia attiene alla fase di erogazione del contributo, in cui il privato vanta una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Il giudice amministrativo è pertanto privo di giurisdizione per conoscere di tali controversie, le quali devono essere proposte innanzi al giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Il principio di diritto affermato nella sentenza è che la giurisdizione sulle controversie relative all'erogazione di contributi pubblici spetta al giudice ordinario, in quanto il privato vanta in tale fase una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Ciò in quanto la concessione del contributo ha già avuto luogo, sicché la mancata erogazione da parte dell'amministrazione non integra una lesione di una posizione di interesse legittimo, bensì di un diritto soggettivo del privato. Di conseguenza, il giudice amministrativo è privo di giurisdizione per conoscere di tali controversie, le quali devono essere proposte innanzi al giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. La massima giuridica così formulata esprime in modo chiaro, astratto e conciso il principio di diritto fondamentale enucleato dalla sentenza, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali o dettagli procedurali. Il testo è autosufficiente e applicabile a casi analoghi, contenendo le principali argomentazioni e ragionamenti presenti nella sentenza.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/03/2017

N. 00706/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02162/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex
art. 117, co. 2, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2162 del 2016, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Maqueda n. 8;

contro

il Comune di Monreale, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione in ordine alla liquidazione del contributo dovuto ai sensi della L. 29.4.1976 n. 178 e della deliberazione assunta in data 6.11.2003 dalla Commissione istituita dal Comune di Monreale ex art. 5…

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