Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza breve n. 282 del 2024

ECLI:IT:TARBS:2024:282SENB

Massima

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Il provvedimento amministrativo di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente può essere revocato qualora siano venuti meno i presupposti che ne hanno determinato l'adozione, in particolare quando sia trascorso un congruo lasso di tempo dal provvedimento originario, senza che siano emersi ulteriori elementi ostativi. In tal caso, il giudice amministrativo, accertata la cessazione della materia del contendere per effetto della successiva revoca del divieto, dichiara l'improcedibilità del ricorso proposto avverso il diniego di revoca, compensando le spese di giudizio in assenza di palese soccombenza virtuale dell'amministrazione. Il principio di diritto sotteso è quello per cui l'ordinamento giuridico deve garantire la tutela della libertà personale e la proporzionalità dell'azione amministrativa, consentendo la rimozione di provvedimenti restrittivi quando siano venuti meno i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione, senza che ciò comporti un aggravio di spese per il cittadino che abbia legittimamente impugnato il diniego di revoca. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il bilanciamento tra l'interesse pubblico all'ordine e alla sicurezza e il diritto individuale alla libera circolazione e detenzione di beni, in ossequio ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. La massima giuridica che ne discende è pertanto che il provvedimento amministrativo di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente può essere revocato quando siano venuti meno i presupposti che ne hanno determinato l'adozione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso il diniego di revoca e compensazione delle spese di giudizio in assenza di palese soccombenza virtuale dell'amministrazione, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il bilanciamento tra interessi pubblici e diritti individuali.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/04/2024

N. 00282/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00668/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 668 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via XX Settembre 40;

contro

l’Amministrazione dell'interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

del decreto 3 giugno 2022 Polizia Amministrativa Area 1Bis, Prot. uscita n. 004533…

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