Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5862 del 12 giugno 1982

ECLI:IT:CASS:1982:5862PEN

Massima

Massima ufficiale
Per la sussistenza della circostanza attenuante di cui al n. 5 dello art. 62 cod. pen. occorre che tra l'azione del colpevole e l'evento si inserisca un fatto proprio dell'offeso, costituito da una attività che valga ad apportare un contributo causale concreto nel verificarsi dell'evento, e che tale contributo venga dato con la volontà di concorrere a determinare l'evento stesso.

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