Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8935 del 3 ottobre 1997

ECLI:IT:CASS:1997:8935PEN

Massima

Massima ufficiale
Alla stregua del letterale tenore dell`art.21,comma 1,della L.10 maggio 1976 n.319 (il quale si riferisce solo agli scarichi nelle "acque" di cui all`art.1 della stessa legge),e considerando che non costituisce piu` reato,ma illecito amministrativo,lo scarico di reflui,da parte di chiunque,nelle pubbliche fognature senza la preventiva autorizzazione,e` da ritenere che non sia configurabile il reato di cui al citato art.21,comma 1,della L. n.319/76 neppure nel caso di scarichi in fogna provenienti da insediamenti produttivi.     conforme: Sen 14/12/1995 3877 sez 3 Pen Sen 22/06/1996 6234 sez 3 Pen Sen 30/05/1996 5406 sez 3 Pen

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