Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2391 del 11 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:2391PEN

Massima

Massima ufficiale
L'arruolato che rifiuti, prima di assumerlo, il servizio militare di leva per asseriti motivi di coscienza basati su convincimenti religiosi - cosi` incorrendo nel reato di cui all'art. 8 comma secondo, seconda ipotesi, della legge 15 dicembre 1972 n. 772 come sostituito dall'art. 2 legge 24 dicembre 1974 n. 695 - non perde il proprio "status" di militare ed e` quindi sottoposto, in quanto tale, alla giurisdizione militare. Ed invero, come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 23 aprile 1986, solo l'accoglimento della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile fa perdere all'obiettore di coscienza lo "status" di militare, acquisito per effetto dell'arruolamento, con conseguente cessazione della sua appartenenza alle Forze armate e della sua assoggettabilita` alla giurisdizione militare. (Conf.: sez. 1, n. 1669/94, ud. 30 dicembre 1994, Pres. De Lillo, in proc. Terranova e Sez. 1, n. 1670/94, ud. 30 dicembre 1994, Pres. De Lillo, in proc. Jannuzzi, non massimate). conforme:

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