Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 238 del 2019

ECLI:IT:TARBO:2019:238SENT

Massima

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La realizzazione di un manufatto edilizio in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge urbanistica del 1942, quando non era richiesto alcun titolo edilizio per la sua costruzione, non può essere qualificata come abusiva, anche qualora il manufatto sia stato realizzato su un terreno acquisito per usucapione dal proprietario dell'immobile principale. In tali casi, l'Amministrazione comunale non può procedere con l'ordine di demolizione, in quanto il principio della repressione degli abusi edilizi, pur essendo insensibile al decorso del tempo, presuppone comunque l'accertamento della effettiva illegittimità dell'opera in relazione alla normativa vigente al momento della sua realizzazione. Pertanto, qualora il manufatto risulti antecedente all'entrata in vigore della legge urbanistica del 1942, non può essere qualificato come abusivo e non è possibile disporne la demolizione, dovendosi al più applicare una sanzione pecuniaria. L'Amministrazione comunale, prima di procedere con l'ordine di demolizione, ha l'onere di verificare l'epoca di realizzazione del manufatto e la normativa edilizia vigente in quel momento, non potendo prescindere da tale accertamento e basarsi esclusivamente sulla mancanza di un titolo edilizio, in quanto ciò non era necessario al tempo della costruzione. Il principio di affidamento del privato sulla regolarità dell'opera, in assenza di una pregressa diffida o richiesta di sanatoria, non può essere derogato dall'Amministrazione, la quale è tenuta a motivare adeguatamente l'interesse pubblico prevalente che giustifica l'ordine di demolizione a distanza di molto tempo dalla realizzazione del manufatto. Infine, qualora il manufatto abbia natura pertinenziale rispetto all'immobile principale, non può essere disposta la sua demolizione, ma al più l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Sentenza completa

Pubblicato il 08/03/2019

N. 00238/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00560/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 560 del 2012, proposto da:
Massimo Secondo Fabbri, rappresentato e difeso dall'avv. Luigino Biagini, con domicilio eletto presso lo studio Luciana Petrella in Bologna, viale XII Giugno 7;

contro

Comune di Rimini, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Fontemaggi, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore 31;

per l'annullamento

dell'ordinanza-ingiunzione di demolire in data 06.03.2012 del Comune di Rimini avente ad oggetto la demolizione di opere edilizie abusive;

Visti il ricor…

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