Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3706 del 10 dicembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:3706PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di riesame delle misure cautelari, il rinvio effettuato dall'art. 309, comma quarto, nuovo cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582 stesso codice non comprende anche il secondo comma di questo ultimo articolo, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano. Ciò per la prevalenza della norma specifica, di cui alla prima parte del quarto comma dell'art. 309, secondo cui la richiesta è presentata alla cancelleria del tribunale indicato nel comma settimo e per la ratio, a tale sottesa, di assicurare la celerità della procedura. Tuttavia la domanda di riesame è ugualmente ammissibile qualora, presentata nella cancelleria della pretura suddetta, pervenga ugualmente alla cancelleria del tribunale indicato nel comma settimo dell'art. 309 entro il termine previsto dal comma primo.

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