Cassazione penale Sez. I sentenza n. 24748 del 22 giugno 2007

ECLI:IT:CASS:2007:24748PEN

Massima

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Il divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per reati consumati avvalendosi delle condizioni o perseguendo i fini previsti dall'articolo 416 bis c.p. opera anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, che ha introdotto l'aggravante di cui all'articolo 7, in quanto la Legge n. 354 del 1975, articolo 4 bis, non fa alcun riferimento all'aggravante specifica. Pertanto, in sede di concessione del beneficio, la magistratura di sorveglianza è tenuta ad accertare, alla stregua dei titoli in esecuzione, se il condannato abbia agito avvalendosi delle condizioni di operatività del sodalizio mafioso, o al fine di agevolarlo, indipendentemente dalla contestazione - e dall'applicabilità "ratione temporis" - dell'apposita circostanza aggravante di cui al citato Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7. La preclusione stabilita, nei procedimenti di esecuzione o di sorveglianza, dall'articolo 666 c.p.p., comma 2, riguarda la "riproposizione" di questioni già valutate e disattese "basata sui medesimi elementi" di fatto o di diritto già precedentemente esaminati, mentre nel caso in cui il giudice di sorveglianza autore del precedente provvedimento non abbia tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra indicato, né esaminato gli elementi fattuali esposti nella motivazione della sentenza di condanna, non opera tale preclusione. Inoltre, il principio di non regressione del trattamento rieducativo, ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, presuppone che il soggetto abbia goduto di un beneficio penitenziario di cui sussistevano, secondo la legge del tempo, i presupposti, e che una successiva modifica normativa in senso restrittivo li abbia fatti venir meno; situazione ben diversa da quella in cui i detti presupposti erano insussistenti al momento della concessione del precedente beneficio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente

Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere

Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere

Dott. SIOTTO Maria Cristin - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) BE. DO. , N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 29/06/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;

lette le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi (conformi).

OSSERVA

BE. Do. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo avverso il provvedimento in data 16.1…

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