ECLI:IT:CASS:2002:21540PEN
Il PG di Catanzaro ricorre avverso la sentenza in epigrafe riportata, con la quale l'imputato è stato assolto dal delitto di cui all'art. 594 c.p. perché il fatto non sussiste.
Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge ed afferma che ha male interpretato la norma incriminatrice il Tribunale col sostenere che l'epiteto "infame", rivolto dal C. ad una condomina, costituisca una semplice manifestazione di inimicizia e di cattiva educazione, ma che tuttavia sia espressione penalmente neutra, anche perché non preceduta, accompagnata o seguita da altre frasi. Il giudicante inoltre ha richiamato -senza alcuna attinenza, a giudizio del PG- le personalità "fortemente istintive" dell'imputato e della P., per dedurne una sostanziale irrilevanza del fatto.
Il ricorso è fondato e va accolto. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla competente Corte di appello.
Il capo di imputazione recita: "art. 594 c.p., per ave…
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