Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18000 del 7 maggio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:18000PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di confisca di prevenzione, la revocazione di cui al comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio - di merito o di legittimità - su elementi di fatto oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell'art. 28 citato ovvero in assenza di elementi sopravvenuti idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca.

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